MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE, DI CUI ALLA DELIBERA N. 664/09/CONS, COME MODIFICATA DALLE DELIBERE N. 567/13/CONS E N. 35/16/CONS (Delibera n. 455/19/CONS)
(pubblicata nel sito Agcom in data 4 dicembre 2019)
L’AUTORITA’
NELLA riunione di Consiglio del 27 novembre 2019;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;
VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”, come modificata dalle delibere n. 567/13/CONS e n.35/16/CONS;
VISTA la delibera n. 180/12/CONS, del 4 aprile 2012, recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Trento”;
VISTA la delibera n. 383/13/CONS, del20 giugno 2013, recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Bolzano”;
VISTA la delibera n. 602/14/CONS, del 28 novembre 2014, recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle regioni Valle d’Aosta e Umbria e nelle province di Torino e Cuneo.”;
VISTA la delibera n. 465/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “Identificazione sul territorio nazionale dei bacini di servizio per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale ed estensione ad ulteriori bacini della pianificazione provvisoria già adottata con le delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/ CONS e n.602/14/ CONS;
VISTA la delibera n. 124/16/CONS del 07 aprile 2016 recante “Estensione della pianificazione per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ nei bacini nn. 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 37 come definiti dalla delibera n. 465/15/CONS -07 aprile 2016”;
VISTA la delibera n. 35/16/CONS, del 28 gennaio 2016, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS”;
VISTA la delibera n. 13/19/CONS del 22 gennaio 2019, recante “Avvio del procedimento per l’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in banda III VHF per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+”;
VISTA la delibera n. 152/19/CONS, dell’8 maggio 2019, recante “Avvio del procedimento per l’aggiornamento e l’integrazione del regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS e successive modificazioni”;
VISTA delibera n. 223/19/CONS, del 7 giugno 2019, recante “Consultazione pubblica relativa a modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/Cons e successive modificazioni”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 95/19/CONS;
VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” ai sensi del quale “Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 uglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”.
VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: Associazione Radio Domani (prot. n.0262172 del 17/06/2019 e prot. n. 0265953 del 18/06/2019); Associazione Radio DAB Italiane (prot. n. 0274408 del 24/06/2019 e prot.n 0274419 del 24/06/2019); Associazione RBB (prot. n. 0276283 del 25/06/2019); Associazione VID (prot. n. 0292167 del 04/07/2019); Associazione Radio Cusano Campus Italia (prot. n. 0294211 del 05/07/2019); Associazione Aeranti Corallo (prot. n. 0297950 del 08/07/2019); Consorzio EuroDAB (prot. n. 0301527 del 10/07/2019); Associazioni consumatori-contributo congiunto Adiconsum, Adoc, Federconsumatori, UDCcon (prot. n. 0305963 del 12/07/2019); Consorzio CRDAB (prot. n. 0306375 del 12/07/2019); RTI Reti Televisive Italiane (prot. n. 0306698 del 12/07/2019); Consorzio DAB Italia (prot. n. 0307001 del 12/07/2019); Associazione RNA (prot. n. 0307020 del 12/07/2019);
SENTITE le osservazioni formulatenel corso delle audizionitenutesi nei giorni 9, 10 e 11 luglio 2019 dai seguenti soggetti richiedenti: Associazione Radio Domani, RAI Radiotelevisione Italiana, Consorzio DAB Italia, Associazione RNA, Consorzio EuroDAB, Associazione Aeranti Corallo, RTI Reti Televisive Italiane;
AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, che hanno dato luogo, in sintesi, a quanto segue:
Osservazioni di carattere generale
Quasi tutti i rispondenti hanno manifestato apprezzamento per l’impostazione generale del provvedimento, ritenendo che le modifiche proposte siano volte a garantire una maggiore apertura della piattaforma radiofonica digitale, in coerenza con i principi guida del pluralismo edella concorrenza e idonee a superare le criticità che si sono verificate in concreto nell’accesso alla capacità trasmissiva da parte di soggetti terzi rispetto ai soci delle società consortili.
Tutti i rispondenti hanno comunque presentato varie proposte di emendamento riguardanti aspetti specifici del provvedimento, alcune delle quali relative a disposizioni del Regolamento non oggetto di consultazione pubblica o afferenti a questioni di natura tecnica.
Di segno opposto sono risultate le valutazioni di un singolo soggetto partecipante, secondo il quale l’impianto regolamentare posto in consultazione introduce oneri ulteriori e sproporzionati per gli operatori di rete, non motivati da effettive criticità riconducibili all’impianto normativo esistente.
Osservazioni specifiche sulle proposte di modifica
Definizione di “fornitore di contenuti indipendente”
Due soggetti hanno sottolineato come la definizione di “fornitore di contenuti indipendenti”, così come proposta in consultazione, non tenga adeguatamente conto del caso in cui il fornitore di contenuti presenti la forma giuridica di “Associazione” o di “Cooperativa” e i suoi membri ricoprano ruoli direttivi o amministrativi nelle società partecipanti al capitale sociale dei consorzi autorizzati come operatori di rete.
Un soggetto non ha condiviso la definizione proposta in quanto ne restano escluse le società che beneficiano della riserva di cui all’articolo 12 comma 5-bis malgrado non abbiano alcun legame societario con l’operatore di rete, e/o con i suoi soci, nelle forme previste dall’art. 43 del D. Lgs.177 del 2015 e dall’art 2359 del Codice Civile.
Comunicazione anticipata delle variazioni di denominazione del contenuto editoriale
Due soggetti hanno rappresentato come il termine dei 30 giorni preventivi, proposti per comunicare le variazioni della denominazione del contenuto editoriale, non sia coerente con le dinamiche commerciali, infatti tali modifiche sono giustificate da ragioni editoriali o da eventi esterni non preventivabili nei tempi stabiliti. Secondo tali soggetti, una misura correttamente proporzionata consisterebbe nel ridurre il tempo entro cui effettuare la comunicazione expostrispetto ai 90 giorni attualmente previsti. Tale tempistica viene quantificata in 30 giorni da parte di un soggetto e in 7 giorni da parte dell’altro soggetto. Quest’ultimo ritiene inoltre che, nell’ipotesi in cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni intenda confermare la comunicazione preventiva, si dovrebbero prevedere al massimo 7 giorni di anticipo in luogo dei 30 giorni proposti.
Modifiche all’articolo 14
Un soggetto ha rappresentatocome l’obbligo imposto alla concessionaria del Servizio Pubblico di cedere, ai fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti, 216 unità di capacità, penalizzi fortemente l’offerta di quest’ultima.
La riduzione delle unità di capacità a disposizione del concessionario del Servizio Pubblico, infatti, imporrebbe a quest’ultimo una significativa riduzione dell’offerta di contenuti radiofonici trasmessi in digitale. Il mantenimento dell’attuale programmazione potrebbe infatti avvenire soloa spese della qualità dei segnali riferiti ai singoli palinsesti che risulterebbe notevolmente ridotta. In ogni caso, il criterio asimmetrico della riserva ipotizzato dall’Autorità favorisce gli operatori di rete privati pertanto, nell’ipotesi in cui l’Autorità volesse confermare l’obbligo anche per il Concessionario del servizio pubblico, la quota di unità di capacità anderebbe rivista e l’asimmetria andrebbe eliminata.
Un partecipante alla consultazione ha sottolineato come la previsione di identiche condizioni nello stabilire gli accordi tecnici in tema di accesso e qualità trasmissiva costituisca un irrigidimento del principio di non discriminazione. Questa disposizione, infatti, non consentirebbe di gestire i fornitori di contenuti che hanno esigenze differenti, ad esempio in termini di qualità del servizio, introducendo una declinazione del principio di non discriminazione non corretta dal punto di vista regolamentare.
Lo stesso soggetto, evidenziando come la riserva destinata ai fornitori indipendenti faccia capo alla tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, ritiene che l’obbligo della cessione della capacità ai fornitori di contenuti indipendenti debba essere esteso anche agli operatori di rete locale. Questi dovrebbero inoltre garantire l’accesso anche ai fornitori di contenuti in ambito nazionale, attraverso un modello che mutui in parte il quello previsto all’art. 18 comma 3 della delibera 353/11/CONS.
Inoltre,il medesimo partecipante alla consultazione ha rappresentato che la RAI Radiotelevisione Italiana dovrebbe essere assoggettataa un obbligo di riserva per una quantità di capacità non inferiore a 288 Unità di Capacità (in ragione dell’intero blocco di diffusione assegnato), mentre la quantità di capacità che gli operatori privati sono tenuti a riservare dovrebbe essere ridotta rispetto alle 144 unitàdi capacità proposte.
Due soggetti ritengono viceversa che la capacità da riservare dovrebbe essere quantificata in 216 unità di capacità per tutti gli operatori di rete, al fine di garantire maggiori possibilità di accesso alle risorse.
Un ulteriore soggetto ha prioritariamente sottolineato l’importanza delle condizioni di trasparenza ed equità nello stabilire gli accordi tecnici fraoperatori di rete e fornitori di contenuti, e ritiene che questi debbano essere comunicati all’Autorità e resi pubblici in forma anonima.
Introduzione dell’articolo 14-bis
Un soggetto ha evidenziato che, oltre alla durata minima contrattuale di 1 anno, dovrebbero essere previste altre forme di tutela degli investimenti, quali ad esempio l’obbligo di rinnovo automatico del contratto di affitto della capacità trasmissiva, salvo disdetta da parte del fornitore di contenuti, a condizioni economiche eque, ragionevoli e trasparenti.
Due partecipanti hanno evidenziato che il periodo di 30 giorni previsto per la definizione dell’offerta di servizio, sia insufficiente per gli operatori.
Riguardo alle caratteristiche dei soggetti indipendenti che possono accedere alla riserva di capacità, due soggetti hanno proposto di prevedere condizioni più stringenti in particolare con riferimento alle associazioni. Inoltre, il requisito di affidabilità finanziaria, previsto dall’articolo 14-bis,dovrebbe essere integrato dalla consistenza dell’organico e da quella del capitale sociale. Associazioni e cooperative dovrebbero inoltre indicare anche il numero dei soci.
In merito ai fornitori indipendenti che accedono alla capacità trasmissiva, i due rispondenti hanno osservato che la loro selezione dovrebbeessere condotta sotto il controllo dell’Autorità richiamando, in proposito, come la diffusione dei programmi radiofonici sia strettamente connessa con l’articolo 21 della Carta costituzionale.
Un soggetto ha evidenziato come la disciplina proposta con l’art. 14-bis, pur in assenza di alcuna norma primaria di riferimento, introduca dei veri e propri rimedi regolatori nei confronti degli operatori di rete, configurando obblighi di accesso e uso delle risorse, obblighi di trasparenza, obbligo a contrarre e controllo dei prezzi.Ciò comprometterebbe la libertà di negoziazione tecnica ed economica delle condizioni di accesso. Le misure in discussione sarebbero per altro sproporzionate, in quanto non giustificate da effettive criticità riscontrate nel mercato della radiofonia digitale. Inoltre, quanto previsto al comma 11 in merito ai contratti già in essere produce effetti su rapporti privatistici contro la volontà delle parti.
Tre soggetti, in merito a quanto proposto circa i contratti in essere prima del 7 giugno 2019, hanno proposto di introdurre una tutela per quei fornitori di contenuti che avevano fatto richiesta di accesso in precedenza, notificandola anche all’Autorità, e che ad oggi hanno congelato gli accordi già definiti in attesa del dettato regolamentare che discenderà dal presente procedimento.
Due soggetti ritengono opportuno introdurre una riserva per le emittenti a carattere comunitario, per la cui effettiva fruizione andrebbe comunque verificato il possesso dei requisiti necessari.
Un soggetto ha richiesto che venga fissata un’unica data di pubblicazione dei listini, al fine di evitare possibili influenze sulla selezione dei fornitori di contenuti indipendenti. Inoltre ha evidenziato la necessità di adottare da subito criteri di selezione dei fornitori di contenuti indipendenti in quanto la possibile determinazione a posteriori degli stessi potrebbe condurre alla discriminazione di alcuni soggetti.
Un soggetto, ha rappresentato che le condizioni economiche per l’accesso alla capacità dovrebbero essere fissate dall’Autorità e differenziate per le emittenti a carattere comunitario rispetto a quelle di natura commerciale.
RITENUTO quanto segue:
– in merito alla definizione proposta di fornitore di contenuti indipendente, occorre evidenziare che la stessa risulta sufficientemente ampia e non necessita di ulteriori specificazioni in quanto è basata sulla nozione estesa di controllo, fornita dall’articolo 43, commi 14 e 15 del Testo Unico, e sulla nozione di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile, entrambe riferite sia alla società consortile che svolge l’attività di operatore di rete, sia ai singoli soggetti che partecipano al capitale della medesima sia ai soggetti beneficiari della riserva di cui all’articolo 12 comma 5-bis del medesimo Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS e successive modificazioni (di seguito Regolamento). In particolare, con riferimento a tale ultima categoria, la sua inclusione nella definizione trova giustificazione nella specifica disciplina che regola le modalità di assegnazione dei diritti d’uso delle radiofrequenze nella fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Occorre ricordare infatti che il Regolamento, stante l’esigenza di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse radioelettriche scarse, ha previsto che nella fase di avvio dei mercati i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale siano rilasciati a società consortili che risultino: a) esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che abbiano ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale; b) partecipate da almeno il 40% delle emittenti legittimamente esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito nazionale. Tuttavia nella fase di avvio del Progetto pilota nella Provincia autonoma di Trento, sono emerse rilevanti criticità nell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, a causa del mancato raggiungimento da parte di alcune società consortili della predetta percentuale, che hanno determinato l’impossibilità di procedere all’assegnazione dei diritti di uso relativi a un blocco trasmissivo. Conseguentemente la disciplina ordinaria del Regolamento è stata integrata mediante l’introduzione di una procedura alternativa di rilascio dei diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale (Delibera 567/13/CONS). Tale procedura ha previsto lo svolgimento di una selezione comparativa, gestita dal Ministero dello sviluppo economico, nel caso in cui il mancato raggiungimento della percentuale di rappresentatività del 40% da parte della società consortile non avesse consentito di procedere all’assegnazione dei diritti d’uso secondo le modalità ordinarie previste dall’articolo 12 del Regolamento. Inoltre, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di condizioni di avvio, dello sviluppo e dell’esercizio ordinario dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale tra tutti i soggetti operanti nel mercato, è stato altresì previsto, in capo alla società consortile aggiudicataria del diritto d’uso a seguito della selezione comparativa, l’obbligo di riserva esclusiva di capacità trasmissiva in favore dei fornitori di contenuti soci della società consortile non aggiudicataria pari a 72 unitàdi capacità del blocco di diffusione per ciascuno dei fornitori, in simmetria con quanto riconosciuto ai soci della società consortile aggiudicataria. In questo senso, pertanto, ed in considerazione del fatto che l’assegnazione di uno dei due multiplex privati nazionali è avvenuta proprio in applicazione di tale procedura alternativa, anche ai fini della individuazione dei fornitori di contenuti indipendenti i soggetti beneficiari della citata riserva devono essere in tutto e per tutto equiparati ai soci che compongono il capitale delle società consortili assegnatarie dei diritti d’uso delle frequenze;
-in merito alle modifiche proposte all’attuale articolo 3, comma 9 del Regolamento si conferma la necessità che ogni variazione relativa al marchio o alla denominazione di identificazione del programma o del palinsesto sia comunicata preventivamente al Ministero dello sviluppo economico, al fine di dare certezza e stabilità al settore in merito agli elementi identificativi dei programmi editoriali e non pregiudicare sia la corretta dinamica concorrenziale del relativo mercato sia l’azione di monitoraggio e controllo da parte delle competenti autorità amministrative. Tuttavia, alla luce delle osservazioni formulate in sede di consultazione, appare ragionevole prevedere che tale comunicazione venga effettuata almeno sette giorni prima della data di attuazione della variazione;
-con riferimento alle osservazioni in merito alle proposte di modifica all’articolo 14, occorre in generale premettere che il Regolamento disciplina la fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, in accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nell’articolo 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004 e nel rispetto dei principi dettati dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dal Testo unico dei Servizi Media Audiovisivi, al fine di garantire, in particolare, “il principio del pluralismo attraverso la previsione di un’ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale”. In questo senso, nello stabilire che i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale sono rilasciati esclusivamente a società consortili esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che abbiano ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitore di contenutir adiofonici in tecnica digitale, il Regolamento ha altresì previsto che è comunque garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi radiofonici nazionali, che non partecipano al capitale delle società consortili, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale (articolo 12, comma 5), e che la capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società (articolo 14 comma 3, nella originaria formulazione). Pertanto, in linea con tali previsioni ed alla luce delle criticità emerse con riferimento all’accesso alla capacità trasmissiva, anche disponibile (non impiegata da alcun fornitore di contenuti), sui multiplex nazionali in tecnologia DAB da parte di fornitori di contenuti indipendenti, ribadite in sede di consultazione pubblica da diversi soggetti intervenuti, appare confermata l’esigenza di introdurre una specifica e dettagliata disciplina sulle condizioni e le modalità di accesso alla capacità trasmissiva da parte di tali soggetti, al fine di promuovere l’arricchimento dell’offerta di programmi disponibili per l’utenza nonché di assicurare lo sviluppo del mercato delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, sin dalla fase di avvio, in senso aperto, equilibrato e pluralista. In questa prospettiva, l’introduzione, per tutti gli operatori di rete nazionali, di un obbligo di riserva di una quota di unità di capacità del blocco di diffusione assegnato in favore dei fornitori di contenuti indipendenti (pari a 216 unità di capacità per la Concessionaria del servizio pubblico e 144 unità di capacità per ciascuno dei due operatori privati), risulta proporzionata e pienamente funzionale al raggiungimento di tali obiettivi. Sul punto non appaiono condivisibili le preoccupazioni manifestate dalla Concessionaria del servizio pubblico, tenuta a riservare una quota maggiore di unità di capacità rispetto agli operatori privati. Occorre ricordare infatti che la Concessionaria del servizio pubblico è destinataria ex lege (articolo 2-bis, comma 9 della legge 20 marzo 2001, n.66) di un intero blocco di diffusione (multiplex), pari a 864 unità di capacità, per diffondere i propri contenuti editoriali a differenza degli operatori privati che, come già ricordato, possono essere assegnatari di un blocco di diffusione solo se organizzati in forma di società consortile (le 864 unità di capacità sono pertanto ripartite tra i diversi soci partecipanti alle società consortili per diffondere i propri contenuti editoriali). Proprio tale circostanza, non solo giustifica un trattamento differenziato della Concessionaria del servizio pubblico sotto il profilo della quantificazione della quota di riserva in favore dei fornitori indipendenti (anche in una ottica di sviluppo in senso concorrenziale, equilibrato e pluralista del relativo mercato dei fornitori di contenuti radiofonici sulla piattaforma DAB), ma evidenzia che la quota di unità di capacità che rimane nella esclusiva disponibilità della Concessionaria (648 unità di capacità) è comunque sufficiente per assicurare la continuità dell’offerta editoriale sia in termini di quantità che di qualità del servizio. Sempre in questa prospettiva (sviluppo del mercato in senso pluralista), appare essenziale garantire a tutti i soggetti, inclusi quelli con minore potere negoziale, parità di trattamento nella fase di definizione degli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso. Tale circostanza, contrariamente a quanto sostenuto, non implica che, ad esito dei negoziati, si debba pervenire all’applicazione delle medesime condizioni di accesso a tutti i fornitori di contenuti richiedenti la capacità trasmissiva. Le “identiche condizioni”, richieste dalla nuova formulazione della lettera b) del comma 1, dell’articolo 14, devono essere infatti riferite alla fase di avvio e svolgimento delle negoziazioni degli accordi tecnici e non certo all’esito degli stessi. In altri termini, l’operatore di rete è tenuto a garantire che, nella fase di negoziazione di tali accordi, nessun fornitore di contenuti risulti penalizzato per via di atteggiamenti dilatori o a causa di una rappresentazione non chiara o parziale del quadro delle opzioni disponibili in merito all’accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione. Infine, in merito alla proposta di estendere anche agli operatori di rete locali la disciplina sugli obblighi di riserva e sulle modalità di cessione della capacità trasmissiva, occorre rilevare da un lato che il Regolamento, nell’attuale formulazione (in simmetria con il comparto nazionale), all’articolo 14, comma 6, lettera a) già prevede che “la capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società”, e dall’altro che non sono state portate all’attenzione dell’Autorità problematiche e criticità in merito all’accesso alla capacità trasmissiva da parte di fornitori di contenuti indipendenti locali che rendono necessaria una modifica in tal senso anche per tale comparto. Inoltre, occorre ricordare che il medesimo articolo 14, comma 6, prevede che “l’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale e a fornitori di servizi in ambito locale […]”, pertanto, in ogni caso, l’accesso a tale capacità non potrebbe essere esteso a fornitori di contenuti nazionali, come proposto sempre in sede di consultazione;
– in merito alle osservazioni formulate sull’introduzione del nuovo articolo 14-bis, occorre rilevare che in base a tali previsioni la cessione della capacità trasmissiva relativa alla quota riservata ai fornitori di contenuti indipendenti avviene da parte dell’operatore di rete su base negoziale sia con riferimento alle condizioni tecniche di accesso al servizio sia a quelle economiche. In questo senso, considerata l’attuale fase di avvio del mercato della radiofonia digitale nonché il differente stato di penetrazione e infrastrutturazione delle reti trasmissive realizzate dai tre operatori di rete autorizzati (ancora in fase di implementazione anche in considerazione delle risorse frequenziali sino ad oggi disponibili sull’intero territorio nazionale), la predisposizione di una “Offerta di Servizio” da pubblicare sul sito web dell’operatore di rete risponde all’esigenza di rendere trasparenti e universalmente conosciute le caratteristiche minime del servizio offerto e le condizioni di cessione della capacità trasmissiva, al fine di consentire ai fornitori di contenuti indipendenti interessati di valutare opportunamente le opzioni disponibili anche attraverso il confronto comparativo delle offerte predisposte dai tre operatori esistenti. Sempre in questa prospettiva (cessione della capacità su base negoziale), l’intervento dell’Autorità nell’individuazione dei soggetti che possono accedere alla capacità riservata, a differenza di quanto sostenuto da alcuni soggetti intervenuti alla consultazione, deve essere inteso come straordinario e limitato alla sola ipotesi prevista di richieste di accesso per una quantità di capacità complessiva superiore al doppio di quella riservata nell’ambito del blocco di diffusione gestito dall’operatore. In circostanze ordinarie l’accesso deve avvenire in base alle richieste formulate (soddisfatte dall’operatore in base all’ordine di arrivo delle domande) e alla conclusione positiva della relativa negoziazione. Quanto agli asseriti effetti contro la volontà delle parti prodotti dalle previsioni del comma 11 dell’articolo 14-bis sui rapporti privatistici, occorre evidenziare che tale previsione risponde proprio alla finalità di tutelare e garantire i rapporti negoziali già in essere tra gli operatori di rete e i fornitori di contenuti indipendenti. L’unica limitazione di ordine tecnico, destinata comunque ad operare alla scadenza naturale del contratto, è legata alla necessità di adeguare la quantità di capacità ceduta alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 14-bis (quantità di unico modulo da 36 o di un unico modulo da 72 unità di capacità) sempre al fine di assicurare un uso efficace ed efficiente delle risorse spettrali e della relativa capacità trasmissiva nonché di garantire un’adeguata qualità del servizio agli utenti finali. In merito invece a trattative non ancora concluse, le stesse dovranno essere definite nel rispetto delle nuove previsioni del Regolamento, al fine di garantire parità di chancee di condizioni di partecipazione tra i vari possibili soggetti interessati all’accesso alla capacità. Quanto alle osservazioni sulle caratteristiche dei soggetti indipendenti ed in particolare sulla richiesta formulata in sede di consultazione di prevedere requisiti più stringenti ai fini della richiesta di accesso alla capacità trasmissiva, occorre rilevare che tali proposte non possono trovare accoglimento in quanto i soggetti legittimati a richiedere la capacità sono esclusivamente i titolari di un’autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici. Pertanto, i soli requisiti soggettivi e oggettivi che possono venire in rilevo sono quelli previsti dall’articolo 3 del Regolamento ai fini del conseguimento del titolo abilitativo in questione. Inoltre, in considerazione del periodo di tempo dell’anno in cui sono destinate ad entrare in vigore le nuove disposizioni del Regolamento, si ritiene, in accoglimento di quanto richiesto in sede di consultazione, di dover prevedere un termine maggiore ai fini della predisposizione dell’Offerta di Servizio da parte degli operatori di rete in ambito nazionale (45 giorni in luogo dei 30 previsti nella proposta di provvedimento sottoposta a consultazione);
-in merito, infine, alle ulteriori proposte formulate nel corso della consultazione, afferenti a questioni prettamente di natura tecnica, l’Autorità si riserva di svolgere le opportune valutazioni nell’ambito del procedimento avviato con Delibera n. 13/19/CONS, recante “Avvio del procedimento per l’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in banda III VHF per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+”;
RITENUTO pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento allegato alla Delibera n. 664/09/CONS come modificata dalle delibere n. 567/13/CONS e n. 35/16/CONS, al fine di dare concreto impulso all’avvio del mercato, nazionale e locale, della radiofonia digitale nel pieno rispetto dei principi direttivi dell’articolo 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004, del Codice delle comunicazioni elettroniche, del Testo unico dei servizi media audiovisivi ed in particolare del principio di utilizzazione razionale, efficiente e pluralistica delle risorse frequenziali;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
DELIBERA
Articolo 1
1. Al Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, allegato alla delibera n. 664/09/CONS come modificata dalle delibere n. 567/13/CONS e n. 35/16/CONS, sono apportate le modifiche e le integrazioni riportate nell’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
2. Le modifiche e le integrazioni introdotte con la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Roma, 27 novembre 2019
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello
Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
Allegato A alla delibera Agcom n. 455/19/CONS